L’amministratore di condominio può chiedere il pignoramento dell’Assegno Unico a chi è indietro con i pagamenti?
Chi non paga – magari per molto tempo – le spese condominiali, può andare incontro a rischi molto seri perché l’amministratore può chiedere anche il pignoramento dei beni. Può farlo anche con l’Assegno Unico Universale?

L’amministratore di condominio per la legge può chiedere il pignoramento di un condomino moroso ma solo dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo dal tribunale, a seguito del quale il debitore ha ancora 40 giorni per pagare. Se il pagamento non avviene, il condominio può procedere all’esecuzione forzata tramite pignoramento di beni come stipendio, conto corrente o immobile. L’amministratore ha l’obbligo di agire per recuperare i crediti entro sei mesi dall’approvazione del bilancio e l’azione di pignoramento può essere intrapresa anche per piccoli importi.
Le fasi del pignoramento: prima di tutto l’amministratore invia una messa in mora al condomino per sollecitare il pagamento. Se non paga entro i 40 giorni successivi, l’amministratore può chiedere al tribunale un decreto ingiuntivo, che è un ordine del tribunale di pagare la somma dovuta. Se il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e il condomino continua a non pagare, il condominio può avviare l’esecuzione forzata. Il condominio può scegliere di agire su diversi beni del debitore: pignoramento di beni mobili del debitore, ma anche il pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione, o dei crediti presenti sul conto corrente. In ultima istanza, può essere pignorato l’immobile del condomino e venduto all’asta. Ma cosa succede all’Assegno Unico?
Pignoramento per debiti condominiali: cosa succede all’Assegno Unico
L’amministratore è obbligato ad agire nei confronti dei condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura. Il mancato recupero dei crediti da parte dell’amministratore può comportare non solo la revoca dall’incarico per giusta causa, ma anche un’azione di risarcimento se il condominio subisce danni a causa di tale ritardo.

Ma veniamo al quesito di cui prima: Ebbene, l’Assegno unico per i figli a carico è considerato un emolumento assistenziale alimentare ed è generalmente impignorabile, come stabilito dall’articolo 545 del Codice di Procedura Civile. Questo significa che, anche in caso di morosità condominiale, l’amministratore non può pignorare l’assegno unico per recuperare i debiti condominiali. Le somme percepite tramite assegno unico sono destinate al sostentamento dei figli e quindi protette da ogni forma di pignoramento salvo alcune eccezioni molto limitate, non in questo caso comunque.
Per quanto riguarda il pignoramento per debiti condominiali, l’amministratore può procedere solo su beni o somme del condomino che non siano espressamente impignorabili, come immobili di proprietà o conti correnti, ma l’assegno unico resta escluso da questa azione. Questa tutela è confermata da recenti pronunce dei tribunali italiani e dalla normativa vigente.